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| Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice] - 14 luglio 2005 |
Bollettino del n. 63/luglio 2005, pag. 0 |
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[doc. web n. 1151640]
[v. anche provvedimento
1032381]
Compiti del Garante - Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici" - 14 luglio 2005
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro
Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
VISTO
l'art. 129, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che, in attuazione della
disciplina comunitaria e in particolare della direttiva comunitaria n.
2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell'abbonato per
comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi
telefonici;
VISTO il provvedimento del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004 con
il quale questa Autorità ha segnalato e prescritto a tutti gli
operatori le garanzie necessarie per trattare dati personali al fine di
formare i nuovi elenchi telefonici e prestare i servizi di informazione
all'utenza;
VISTE
le note pervenute da vari soggetti che intendono pubblicare elenchi
telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d.
elenchi "categorici"), con le quali è stato chiesto al Garante di
fornire un chiarimento in ordine all'applicabilità o meno a tali
elenchi categorici della disciplina contenuta nell'art. 129 del Codice,
nonché delle prescrizioni riportate nei predetti provvedimenti
dell'Autorità del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004;
CONSIDERATA
la particolare complessità ed onerosità delle procedure necessarie per
adempiere all'obbligo di informativa (art. 13 del Codice) in relazione
ai dati raccolti presso terzi concernenti tutti gli interessati che
verranno inseriti negli elenchi cd. categorici, e rilevato che
l'informativa resa in questo caso secondo le ordinarie modalità
comporterebbe un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice),
visto anche il numero particolarmente elevato di interessati, in
particolare di soggetti imprenditoriali e di liberi professionisti, che
dovrebbero essere altrimenti informati singolarmente;
RITENUTA
la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento interessati in
quanto editori di elenchi categorici, ai sensi degli artt. 154, comma
1, lett. c) e 13, commi 4 e 5 lett. c) del Codice, le misure che devono
essere da essi adottate con particolare riferimento, rispettivamente,
alle modalità di acquisizione ed inserimento dei dati personali e
all'informativa;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO CHE:
gli
elenchi "categorici" hanno carattere commerciale e promozionale,
contenendo varie informazioni relative allo svolgimento delle attività
economiche ed equiparate dei soggetti interessati, in particolare
aziende, professionisti, esercizi commerciali ed enti;
le
specifiche finalità di tali elenchi non sono interamente riconducibili
a quelle degli elenchi "alfabetici" del servizio universale contenenti
i dati degli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile, il cui
scopo, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina in fase di
attuazione, è invece quello di consentire la "mera ricerca
dell'abbonato per comunicazioni interpersonali" (art. 129, comma 2, del
Codice);
agli elenchi "categorici" non si applicano, quindi, le prescrizioni contenute nel provvedimento adottato dal Garante il15 luglio 2004 ai
sensi dell'art. 129 del Codice, e che per la loro formazione i soggetti
che trattano i dati destinati a figurare nei medesimi elenchi possono
utilmente applicare, in conformità alle prescrizioni di legge, la
previsione di carattere generale che permette di prescindere dal
consenso dei soggetti interessati in quanto il trattamento "riguarda
dati relativi allo svolgimento di attività economiche" (art. 24, comma
1, lett. d), del Codice);
la
pubblicazione degli elenchi "categorici" deve comunque rispettare gli
altri obblighi e diritti in materia di protezione dei dati personali;
tale
rispetto deve riguardare anche: a) la necessaria completezza dei dati
relativi ad interessati compresi nelle categorie che verranno
riportate, a seconda dei casi, nelle distinte tipologie di elenchi
pubblicati; b) la necessità che gli elenchi "categorici", ove formati
attingendo alla base di dati unica di cui all'allegato II del predetto
provvedimento del 15 luglio 2004,
non comprendano gli estremi identificativi di soggetti che abbiano
eventualmente chiesto di non figurare nei predetti elenchi "alfabetici"
(essendosi anche avvalsi del modello di informativa di cui all'allegato
IV del medesimo provvedimento o, comunque, in altra forma), fermo
restando che tale esclusione non fa venir meno il predetto requisito
della completezza;
l'art.
13, comma 5, del Codice prevede che il Garante, con esclusivo
riferimento al caso in cui i dati siano raccolti presso terzi, anziché
presso i diretti interessati, può disporre l'"esonero" in tutto o in
parte dall'obbligo dell'informativa o altra soluzione equipollente,
qualora l'informativa con modalità ordinarie comporterebbe un impiego
di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato; rilevato che tale manifesta sproporzione può
essere ravvisata dal Garante sia caso per caso, sia, come rilevato con
deliberazione del 26 novembre 1998 (pubblicata
nel Bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e Società
dell'Informazione", 1998, anno II, n. 6, p. 81), "in riferimento a
settori o tipi di trattamento";
ritenuto
che, in base agli atti acquisiti, la singola informativa da parte di
ciascun titolare comporterebbe un impiego di mezzi sproporzionato
rispetto al diritto tutelato (art. 13, comma 5, del Codice), stanti,
nel caso di specie, le varie operazioni di distinti soggetti che
dovrebbero effettuare, con riferimento a più interessati, informative
aventi caratteristiche omogenee;
è
tuttavia necessario assicurare un'informativa generale comunque
adeguata, prescrivendo in questa sede ai soggetti interessati una
misura appropriata ai sensi del medesimo art. 13, comma 5, consistente
nelle informative di cui al seguente dispositivo;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai
sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai
titolari del trattamento di dati personali connessi all'edizione e
pubblicazione di elenchi categorici di conformare il medesimo
trattamento agli obblighi e ai diritti richiamati in motivazione, in
particolare per quanto riguarda: 1) la necessaria completezza dei dati
relativi ad interessati compresi nelle categorie che verranno
riportate, a seconda dei casi, nelle distinte tipologie di elenchi
pubblicati; 2) la necessità che gli elenchi "categorici", ove formati
attingendo alla base di dati unica di cui all'allegato II del predetto
provvedimento del 15 luglio 2004, non comprendano gli estremi
identificativi di soggetti che abbiano eventualmente chiesto di non
figurare nei predetti elenchi "alfabetici", essendosi anche avvalsi del
modello di informativa di cui all'allegato IV del medesimo
provvedimento o, comunque, in altra forma;
b) ai
sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, lett. c), del Codice autorizza ciascun
titolare del trattamento di dati personali connessi all'edizione e
pubblicazione di elenchi categorici, in relazione al caso in cui i dati
personali siano raccolti non dall'interessato, ma presso terzi, anche
in caso di estrazione dei dati dalla base di dati unica di cui
all'allegato II al provvedimento del Garante del 15 luglio 2004, ad
effettuare l'informativa prevista dal medesimo art. 13, comma 1,
mediante pubblicazione di almeno un avviso da pubblicarsi, a cura di
ciascun titolare, nei mesi di settembre e ottobre 2005, su almeno tre
quotidiani ad ampia diffusione nazionale e con dimensioni non inferiori
a 1/4 di pagina, con tenore e modalità che la rendano facilmente
leggibile. L'informativa -da trasmettere a questa Autorità allegando
copia dell'inserzione- dovrà altresì figurare in una chiara avvertenza
inserita, con evidenza, nella parte iniziale dell'elenco categorico
cartaceo, oppure pubblicato con modalità elettroniche. In entrambi i
casi, l'informativa dovrà comprendere, oltre che agli elementi indicati
all'art. 13 del Codice, un riferimento alla disciplina applicabile agli
elenchi categorici, nonché alle peculiari garanzie operanti, anche per
gli elenchi categorici, in caso di comunicazioni di carattere
commerciale nei modi di cui all'art. 130 del Codice (uso di sistemi
automatizzati di chiamata; posta elettronica; telefax, messaggi del
tipo Mms o Sms o di altro tipo).
Roma, 14 luglio 2005
IL PRESIDENTE Pizzetti
IL RELATORE Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli
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